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Visita medica per assenza superiore a 60 giorni per malattia per soggetti non esposti

  • Immagine del redattore: Giuliano Turrina
    Giuliano Turrina
  • 29 feb 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 18 apr 2024



Interpretazione univoca dell'obbligo di visita medica per lavoratori non esposti a rischi lavorativi (Interpello Ministero del Lavoro: Sorveglianza sanitaria dopo 60 giorni di assenza per malattia)


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Quesito: Un lavoratore non esposto a rischi lavorativi (chimico, biologico, meccanico e VDT) deve essere sottoposto a visita medica dopo 60 giorni di assenza per malattia?


Risposta:

  • La sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo per i lavoratori soggetti a rischi lavorativi (art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 81/2008).

  • Il datore di lavoro deve vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti a mansioni senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 81/2008).

  • La visita medica di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter), d.lgs. n. 81/2008, è obbligatoria solo per la ripresa delle medesime mansioni svolte prima dell'assenza per malattia (sentenza Cassazione n. 7566/2020 e n. 29756/2022).

Pertanto, un lavoratore non esposto a rischi lavorativi non è soggetto a visita medica dopo 60 gg. di assenza per malattia se non viene reintegrato alle stesse mansioni svolte prima dell'assenza.



Dr. Giuliano Turrina

Specialista in medicina del lavoro





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