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Immagine del redattoreGiuliano Turrina

Novità sull'art. 41 del D.lgs. 81/2008 - Visita medica da rientro per assenza superiore a 60 giorni.


Il Senato della Repubblica ha approvato l'11 dicembre 2024 un nuovo disegno di legge recante "Disposizioni in materia di lavoro", che introduce diverse modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, meglio noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Tra le novità più rilevanti, si segnalano quelle riguardanti l'articolo 41, dedicato alla sorveglianza sanitaria.

L'obiettivo principale delle modifiche all'articolo 41 è quello di snellire e chiarire le procedure relative alla sorveglianza sanitaria, rendendola più efficace e al contempo meno invasiva per i lavoratori.

visita medica rientro per assenze 60 giorni

Cosa cambia?


  • Visite mediche preventive in fase preassuntiva: La lettera a) del comma 2 è stata modificata per esplicitare la possibilità di effettuare visite mediche preventive anche in fase preassuntiva. Questa modifica va a confermare quanto già previsto dalla lettera e-bis) del comma 2, che però viene abrogata. La possibilità di effettuare visite mediche preassuntive era stata introdotta dal D.lgs. 106/2009, ma non era mai stata attuata. La nuova formulazione dell'articolo 41, dunque, mira a rendere finalmente operativa questa importante misura di prevenzione.

  • Esonero dalla visita medica precedente alla ripresa del lavoro: La lettera e-ter) del comma 2 è stata modificata per introdurre la possibilità, per il medico competente, di decidere se non eseguire la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi di un lavoratore. Il medico competente dovrà comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, anche in assenza di visita.

  • Utilizzo degli esami pregressi: Il comma 2-bis è stato sostituito con una nuova formulazione che obbliga il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche, a tener conto delle risultanze degli stessi esami e indagini già effettuati dal lavoratore. Questo al fine di evitare ripetizioni inutili e ridurre i costi a carico del datore di lavoro.

  • Aggiornamento del termine per la revisione delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza: Al comma 6-bis, il riferimento all'anno 2009 è stato sostituito con il riferimento all'anno 2024. Si tratta di un aggiornamento meramente tecnico, che adegua la norma alla realtà attuale.

  • Comunicazione del giudizio di idoneità: Al comma 6-bis è stata eliminata la specificazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 6. Ciò significa che il medico competente dovrà esprimere il proprio giudizio di idoneità per iscritto in tutti i casi, a prescindere dalla tipologia di giudizio espresso.

  • Ricorso avverso il giudizio del medico competente: Al comma 9, la dicitura "all'organo di vigilanza" è stata sostituita con "all'azienda sanitaria locale". In questo modo, si chiarisce quale sia l'organo competente a ricevere il ricorso del lavoratore avverso il giudizio del medico competente.

Le modifiche all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008 si inseriscono in un più ampio processo di aggiornamento e semplificazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è quello di rendere la sorveglianza sanitaria più efficace e meno burocratica, a beneficio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.

Si precisa che il testo del disegno di legge è ancora in fase di approvazione definitiva e potrebbe subire ulteriori modifiche.





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