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Novità introdotte dalla legge del 13 dicembre 2024, n. 203, in materia di sorveglianza sanitaria, in vigore dal 12 gennaio 2025

  • Immagine del redattore: Giuliano Turrina
    Giuliano Turrina
  • 24 gen
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 14 feb

Modifiche alla Sorveglianza Sanitaria

La legge del 13 dicembre 2024, n. 203, introduce importanti cambiamenti in materia di sorveglianza sanitaria, con particolare riguardo alle visite mediche preassuntive, alle visite di rientro dopo assenze prolungate, agli esami medici preventivi e alle procedure di ricorso contro il giudizio di idoneità.

medicina del lavoro Verona

Visita Medica Preassuntiva

  • La visita medica preassuntiva dovrà essere effettuata esclusivamente dal Medico Competente, rientrando a pieno titolo tra le visite previste dalla sorveglianza sanitaria.

  • Viene abrogata la possibilità di effettuare visite preassuntive presso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.

  • La visita medica preassuntiva ha lo scopo di accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e di valutare l'idoneità alla mansione specifica.

Visita Medica di Rientro Dopo Assenza Superiore a 60 Giorni

  • Resta l'obbligo per il Medico Competente di valutare i lavoratori che si assentano per motivi di salute per più di 60 giorni continuativi.

  • La novità principale riguarda la modalità di espressione del giudizio di idoneità: non è più obbligatorio effettuare una visita medica. La decisione di effettuare o meno la visita medica è rimessa alla valutazione esclusiva del Medico Competente.

  • In ogni caso, il rientro al lavoro deve essere accompagnato da una valutazione del Medico Competente e da un giudizio finale di idoneità.

Esami Medici Preventivi

  • Le nuove disposizioni si applicano solo agli esami e indagini effettuati in sede di visita preventiva, inclusa la fase preassuntiva.

  • Le regole riguardano solo gli esami e le indagini risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore, e non a quelle di diversa provenienza.

  • Il Medico Competente valuterà se ripetere o meno esami già effettuati, basandosi sulla adeguatezza e sufficienza degli esami precedenti in relazione alla finalità della visita. La norma non sancisce una regola di non ripetizione degli esami, ma la decisione è del MC.

Ricorso Avverso Giudizio di Idoneità

Cambia l'ente a cui il lavoratore può presentare ricorso contro il giudizio del Medico Competente. Ora il ricorso va presentato all’azienda sanitaria locale (ATS), senza ulteriori specificazioni, e non più all'organismo di vigilanza.

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